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Il DVR (Documento Valutazione Rischi) deve essere effettuato da qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal numero dei dipendenti o dal tipo di società (SAS, SRL, SNC, ecc). Devono farlo anche le ditte individuali che abbiano dipendenti o che lavorino in sub appalto. Questo è stato stabilito dal DLGS 81/08 e con le successive modifiche apportate dal DLGS 106/09.

Il DVR, a partire dal 1 gennaio 2013 e con termine utlimo il 30 giugno 2013, può essere effettuato con le procedure standardizzate in autonomia, seguendo le linee guida emanate dalla Commissione nel 2012. Questo "nuovo" DVR andrà in sostituzione alla precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che non avrà più alcun valore. Pertanto, tutti coloro che avevano provveduto a fare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate. Anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso può regolarizzare la prorpia posizione effettuando il DVR con le procedure standardizzate.